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Deposito temporaneo, requisiti e onere della prova

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/10/2019
n. 42110

In tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall’art. 183 lett. bb) D.L.vo 152/2006. L’inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l’attività in oggetto del deposito in illecita gestione di rifiuti o abbandono di rifiuti e la prova relativa alle sussistenza dei requisiti di legge del deposito grava sul produttore dei rifiuti.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1.Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Perugia e appellata dagli imputati, che aveva condannato D. G. C.  e R. V. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 192 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quali soci della ditta "Autofficina R.D. di V. R. snc", realizzavano abusivamente un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, identificati con codice CER13.02* (due fusti contenenti scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti per complessivi 400 I. circa) e CER 16.01* (numerosi…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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