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Fresato d’asfalto: può essere un sottoprodotto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/03/2019
n. 11452

Integra la fattispecie di cui all’art. 256 comma 1 D.Lvo n. 152/06 o eventualmente la fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo il reimpiego di materiale inerte derivante dall'attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non potendo tale materiale non possa essere qualificato come sottoprodotto, in quanto non solo lo stesso deriva da un processo lavorativo che non è funzionale alla sua produzione, ma anche perché, ai fini del suo riutilizzo, è sottoposto a una lavorazione con altri componenti vergini, dando luogo a un materiale dal tratto diverso da quello originario

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Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del Tribunale di Roma dell'8 gennaio 2018, M. P. veniva condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256 comma 4 del d. Igs. 152/2006 (capo A) e 279 comma 1 del d. Igs. 152/2006 (capo B), perché, quale amministratore unico della "E. 2000 s.r.l.", con stabilimento ubicato in Roma alla via P. n. 5, non rispettava le prescrizioni indicate nell'allegato 5 del D.M. 502/1998 quali norme tecniche generali degli impianti di recupero che effettuano le operazioni di messa in riserva dei rifiuti non…
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