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Traffico illecito di rifiuti: cosa deve valutare il giudice ai fini del sequestro?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/12/2020
n. 37203

In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai fini del sequestro preventivo (di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), occorre valutare se i beni costituiscono cose di cui è obbligatoria la confisca, poiché strumenti necessari a commettere il reato contestato di cui all’art. 452-quaterdecies cod.pen. Non è necessario, invece, valutare se la libera disponibilità di questi beni possa consentire il protrarsi dell’attività criminosa (con eventuale aggravamento delle conseguenze di reati già commessi o la commissione di nuovi reati).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con ordinanza adottata in data 1 luglio 2020, e depositata in data 13 luglio 2020, il Tribunale di R., sezione del riesame, pronunciando in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero in sede, ha respinto l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di R. che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo delle quote sociali della M. nei confronti degli indagati G.D.R., N.D.R. e M.P.F., i primi due quali amministratori di fatto dell'impresa, e la terza quale amministratore di diritto e proprietaria della totalità delle…
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