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Gestione rifiuti: la deroga prevista per gli ambulanti vale anche per rifiuti diversi?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/03/2018
n. 13741

Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, è configurabile anche con riferimento alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, sempre che non si rientri nell’ambito della deroga prevista dal comma 5 dell’art. 266 del medesimo decreto. Tale deroga riguarda, infatti, solo il soggetto che sia munito del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante (ai sensi del D.L.vo 114/1998), e solo i rifiuti che formano oggetto del suo commercio, che non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate e regolamentate (nella specie, nonostante l’autorizzazione all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, si trattava di un'attività di trasporto di materiali che non rientravano nell'oggetto dell'autorizzata attività di raccoglitore di stracci e rottami).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 16 novembre 2016 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 22 gennaio 2014 del Tribunale di Brindisi, ha sostituito la pena detentiva di mesi quattro di arresto con quella pecuniaria di euro 30.000 di ammenda (per un'ammenda complessiva di euro 32.000), altresì concedendo il beneficio della non menzione della condanna, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stante il trasporto non autorizzato di trenta chilogrammi di rifiuti pericolosi e non pericolosi.   2.Avverso la predetta decisione è stato…
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