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Rifiuti – Sottoprodotti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte costituzionale
Data: 20/10/2011
n. 00276

Le vinacce esauste costituiscono sottoprodotto se ed in quanto ricorrano le condizioni dettate dall’art. 184-bis del D.L.vo n. 152/2006; è dunque necessario che le predette vinacce scaturiscano direttamente da un processo di produzione (la vinificazione e la distillazione) il cui scopo primario non è la loro produzione, che siano riutilizzate senza subire trattamenti anomali, ma solo trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, che, infine, siano destinate alla combustione nel medesimo ciclo produttivo. Ordinanza n° 276 del 20/10/2011 Corte costituzionale

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