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Sottoprodotti: basta l’eventualità per dimostrare un ulteriore utilizzo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/03/2022
n. 11065

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali ricade sull’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo.

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Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 24 settembre 2020, resa a seguito di annullamento da parte di questa Corte (sentenza n. 12056 del 19 febbraio 2020) della precedente declaratoria di tardività dell'impugnazione, la Corte di appello di (omissis) confermava la sentenza del 27 marzo 2019, con cui il Tribunale di (omissis), all'esito di rito abbreviato, aveva condannato (omissis) alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al comma 1 lett. a, del d. lgs. n. 152 del 2006; tale reato…
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