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Deposito incontrollato di rifiuti: chi può essere ritenuto responsabile?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 22/05/2019
n. 22451

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 256, comma 2, D.Lvo n. 152/2006, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima. Può altresì configurarsi nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio di una attività economica di qualunque natura, non essendo circoscritto ai soli titolari di imprese che svolgono le attività di gestione di rifiuti.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 23 aprile 2018 il Tribunale di Vicenza ha condannato A. M. T. alla pena di euro 2750 di ammenda per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 256, comma 1, lett. a) e 256 comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 256, comma 1, lett. a) e 256, comma 4 d.lgs. 152 cit.; nonché 20, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.   2.Avverso la predetta decisione è stato proposto appello (poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia) con un articolato motivo di impugnazione.   2.1.In particolare,…
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