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Rifiuti – pneumatici ricostruibili

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale
Data: 26/06/2012
n. 25207

Deve ritenersi ormai superato l'orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come rifiuti tutti gli pneumatici usati, compresi quelli ricostruibili, e deve altresì ritenersi che la ricostruzione dei battistrada degli pneumatici non si configura come operazione di recupero, ma come trattamento di risanamento di un bene che mal è stato considerato rifiuto. Recupero di materia può aversi, invece, attraverso le attività di separazione delle varie componenti degli pneumatici non ricostruibili, ovvero attraverso processi di triturazione e granulazione per l'ottenimento del polverino di gomma; così come può conseguirsi recupero di energia in cementifici o centrali termoelettriche. Quanto alla individuazione del soggetto sul quale gravi l'onere di classificare lo pneumatico usato come ricostruibile, deve ritenersi che esso è individuabile nel gommista o nel ricostruttore, a seconda del fatto che la lacerazione sia più o meno evidente.

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