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TARI: non si applica ai magazzini di stoccaggio

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Veneto
Data: 06/10/2022
n. 1504

Se è vero che dopo la riforma del Dlgs 116/2020 il Legislatore ha precisamente indicato che anche le attività industriali possono essere produttive di rifiuti urbani, è altrettanto vero che i tutti magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti e semilavorati, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente e oggettivamente connesse al "ciclo produttivo", con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali, quindi speciali.  

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO Le società ricorrenti, operanti nel settore della produzione industriale, hanno impugnato la deliberazione del Comune di Padova n. 68/2021, recante “Tributi comunali. Modifica Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI)”, con cui l’Amministrazione ha aggiornato il vigente regolamento “TARI” a seguito delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 (attuativo della direttiva n. 851/2018). In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che l’Amministrazione comunale avrebbe illegittimamente innovato la disciplina regolamentare nella parte in cui (i) ha escluso dall’applicazione della tariffa i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente collegati all’esercizio…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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