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Confisca obbligatoria del mezzo e divieto di revoca del sequestro

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 05/03/2020
n. 8989

Non può ritenersi operante il divieto di revoca del sequestro (ex art. 324, comma 7, del codice di procedura penale) a fronte della previsione dell’art. 259, comma 2, del D.L.vo 152/2006 di confisca obbligatoria del mezzo utilizzato in relazione al reato di trasporto illecito di rifiuti, posto che il divieto di revoca del sequestro non può trovare applicazione laddove la confisca obbligatoria consegua a previsioni speciali, salvo che tali previsioni, come non è però nella specie, richiamino l’ art. 240, secondo comma del codice penale o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato.    

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1.Con decreto del 02/04/2019 il G.i.p. del Tribunale di Ragusa disponeva il sequestro preventivo dell'autocarro Fiat Iveco di proprietà di M.G., indagato per il reato di cui all'art.256 del d. Igs. n. 152 del 2006, in quanto utilizzato per il trasporto senza autorizzazione di un carico di rifiuti speciali non pericolosi. Avanzata richiesta di riesame, il Tribunale di Ragusa confermava il decreto con ordinanza del 30/04/2019. 2. Avverso il suddetto provvedimento di rigetto l'indagato ha presentato ricorso per Cassazione articolato in due motivi. Con un primo motivo rileva l'inosservanza degli artt.111, comma 6, Cost., 292, comma…
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