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Discarica non autorizzata: l’ordine di bonifica impartito dal giudice penale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/06/2019
n. 28175

L'art. 256, comma 3, D.L.vo n. 152/2006 prevede che alla sentenza di condanna per la realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata consegua la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. La norma in esame deve intendersi nel senso che il potere del giudice penale di ordinare la bonifica (ed il ripristino dello stato dei luoghi) non preclude lo svolgimento dei procedimenti amministrativi finalizzati alla eliminazione dell'illecito. Pertanto, l’ordine di bonifica che scaturisce dal procedimento amministrativo deve ritenersi sussistente nonostante sia stata applicata una sanzione amministrativa di bonifica irrogata dal giudice penale.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con ordinanza del 28/09/2018, la Corte di appello di Trento, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Trento, volta ad ottenere la declaratoria di corretta esecuzione della sentenza della Corte di appello n. 424 del 12.12.2014 che aveva dichiarato B.F. e B.L. responsabili del reato di cui all'art. 256, comma 3, divo 152/2006, per discarica non autorizzata, e del reato di cui all'art. 260 d.lgs 152/2006, per attività organizzata al traffico illecito di rifiuti, con le sanzioni accessorie della confisca delle particelle fondiarie specificate nel capo di imputazione e…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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