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Il direttore dei lavori di un cantiere è responsabile della corretta gestione dei rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 01/10/2018
n. 43160

In tema di rifiuti, il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia. Infatti, il committente di lavori edili, al pari dell'appaltante nell'ipotesi del subappalto, e il direttore dei lavori, non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice, né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente: l'obbligo di garanzia in relazione al corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all'attività edificatoria incombe sull'appaltatore dei lavori. Tuttavia, la responsabilità del direttore dei lavori può configurarsi per la sua partecipazione attiva all’attività illecita di smaltimento di rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 256 D.L.vo 152/2006 (nella specie, è stato accertato che detta attività era stata svolta sulla base del progetto redatto dallo stesso direttore dei lavori, che prevedeva, nell'ambito della demolizione di una lavanderia industriale, il riempimento di due vasche di raccolte delle acque con i materiali di demolizione e terre e rocce da scavo e il loro interramento, eseguito sotto la sua direzione, sottolineando come l'attività di smaltimento dei rifiuti costituisse parte essenziale sia dell'appalto sia dell’attività professionale di direzione dei lavori, con la conseguente configurabilità della sua responsabilità per la attiva partecipazione alla attività illecita).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 1 giugno 2017 la Corte d'appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza del 7 luglio 2015 del Tribunale di Firenze, impugnata dagli imputati, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A. B. in relazione al reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, perché non punibile a seguito di sanatoria paesaggistica ai sensi dell'art. 181, comma 1 ter, d.lgs. 42/2004, e ha rideterminato in mesi quattro di arresto la pena inflittagli in relazione al residuo reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (di cui al capo A…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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