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Le modalità del deposito possono determinare la qualifica di rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Piemonte, Sez. II
Data: 04/12/2017
n. 1303

La qualifica di rifiuto deve essere desunta dalle modalità oggettive di deposito dei materiali, a prescindere dalla prova dell’effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale, e persino dalla reale possibilità di reimpiego degli stessi nel ciclo produttivo. Il concetto di rifiuto, di cui all’art. 183 del D.L.vo 152/2006, fa, infatti, riferimento a tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo: al fine di valutare se nella condotta del detentore sia riscontrabile il concetto di disfarsene, costituisce indice rivelatore di tale intenzione, oltre all'abbandono della cosa, anche la modalità di deposito della stessa (nella specie si trattava di macchinari ed altri materiali trovati in una zona priva di protezioni e riparo, in condizioni di conservazione incompatibili con la possibilità di una loro riutilizzazione funzionale, data l’esposizione prolungata agli agenti atmosferici e l’assenza di cure manutentive).

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  Fatto e diritto   1. Le società C.T. s.r.l. e C.T. O. s.r.l. sono rispettivamente la proprietaria e l’affittuaria degli impianti, delle attrezzature e dei terreni siti nel Comune di O., via G. n. 138, un tempo adibiti a cava di inerti e successivamente – alla data di introduzione del presente giudizio – adibiti alla lavorazione di materiali edili provenienti da altri siti estrattivi.   2. Con ricorso notificato il 14 ottobre 2011 e ritualmente depositato, esse hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di O. ha ordinato loro di provvedere entro 60 giorni dalla…
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