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Illecito trasporto di rifiuti e confisca: quando il proprietario del mezzo è un terzo estraneo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/05/2019
n. 23818

In tema di trasporto illecito di rifiuti pericolosi, coì come previsto all’art. 256, comma 1 lett. b) D.Lvo n. 152/2006 , al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo dall'art. 259, comma secondo, D.Lvo n. 152/06, il terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, deve necessariamente provare la sua buona fede, ossia deve dimostrare che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. 

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 31 ottobre 2018 ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di V. D. avverso il decreto di convalida di sequestro del Pubblico Ministero in data 4 ottobre 2018 avente ad oggetto un motoveicolo Ape Piaggio, di proprietà della stessa, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. b) d.lgs. 152/2006, per illecito trasporto di rifiuti effettuato dal di lei coniuge.   Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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