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RIFIUTI – Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta RIFIUTI – Delega di funzioni

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 03/03/2010
n. 08275

In virtù del divieto d’abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori, nel caso in cui gli stessi siano saturi, sussiste in capo alle imprese addette alla raccolta dei rifiuti l’onere di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento. In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

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