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Gestione abusiva di rifiuti: quando la condotta può dirsi occasionale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/01/2018
n. 4199

Affinché si possa parlare di gestione abusiva di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, occorre una concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi (artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216), che non abbia carattere occasionale. Nel caso si tratti di materiali ferrosi, dei quali è certamente esclusa la provenienza domestica, si può presupporre la sussistenza di una struttura organizzativa, sia pur rudimentale, di per sé indice di un’attività quanto meno avviata, in via di fatto, tale da escluderne il carattere occasionale.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto Con sentenza in data 3.4.2017 il Tribunale di Asti ha assolto perché il fatto non sussiste P.G. dal reato di cui all'art. 256, 1 comma lett.a) d. 1gs 152/2006, contestatogli per aver effettuato, senza essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e speciali prodotti da terzi presso impianti di recupero, avendo ritenuto che il conferimento di materiali in sole 13 occasioni per un valore complessivo inferiore ai 100 euro escludessero la configurabilità di un'attività di raccolta strutturata ed organizzata, risolvendosi al contrario in singoli ed episodici atti,…
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