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Responsabilità concorrente del titolare dell’impresa: su quali basi?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/06/2018
n. 28492

I titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, del D.L.vo 152/2006, non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. Tale reato può, infatti, consistere anche in una omissione, scaturente da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione dei rifiuti, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. Tale colpa presuppone, comunque, un accertamento pieno dell'eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo della condotta contestata, sicché affinché possa ritenersi la responsabilità concorrente del titolare dell'impresa, occorre accertare che la condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto Con sentenza in data 24.4.2015 il Tribunale di Lucera ha condannato Y.A., quale legale rappresentante della snc G. di A. Y. & C., in concorso con L.C., dipendente con mansioni di autista della medesima società, alla pena di C 3.000 di ammenda ritenendola responsabile del reato di cui agli all'art. 256, commi 1 lett.a) e 2 d. Igs 152/2006 per aver effettuato attività di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive, abbandonandoli in modo incontrollato su una strada di pubblico transito.   Avverso la suddetta…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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