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Gestione non autorizzata di rifiuti: la singola condotta assolutamente occasionale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/05/2019
n. 20467

La rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell'esclusione del reato di gestone non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1 del D.Lvo n. 152 del 2006, deriva non già da un'arbitraria interpretazione della norma, bensì dal tenore del reato in questione, che, punendo l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con una singola condotta assolutamente occasionale.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Agrigento condannava C. C. alla pena di 2.600 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) i, d.lgs. n. 152 del 2006 - così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 256, comma 1, lett. a) e lett. b) per aver effettuato, in assenza delle prescritte autorizzazione, un'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi e di materiale ferroso.   2.Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.   2.1.Con il primo motivo si deduce la…
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