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Discarica abusiva su un’area in comproprietà: quali limiti alla confisca?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/06/2018
n. 28751

In materia di rifiuti, qualora una discarica abusiva (di cui all’art. 256, comma 3, del D.L.vo 152/2006) insista su un’area in comproprietà indivisa, la misura di sicurezza della confisca può riguardare l'intero bene soltanto se si accerti la responsabilità penale concorsuale di tutti i comproprietari nel reato di gestione o realizzazione della discarica. Il comproprietario non responsabile ha, quindi, diritto ad ottenere la restituzione dell'area limitatamente alla quota ideale di sua spettanza; diversamente,  la restituzione dell'intero bene ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al reato consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'area, contrariamente all'opposta esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza in data 19 ottobre 2017, il Tribunale di Livorno ha applicato a C.A., su accordo delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., la pena di mesi sei di arresto e € 2.000 di ammenda, per il reato rubricato quale violazione degli artt. «110 cod.pen. e 256 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs n. 152 del 2006», perché, in concorso con altri, realizzava su un'area di proprietà di C. situata in Livorno, via L., una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non, costituiti da inerti derivanti da lavori edili, cavi elettrici, bombole di gas,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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