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Deposito incontrollato di rifiuti: reato istantaneo o permanente?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 02/05/2017
n. 20862

Il momento consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in funzione della natura dell'attività svolta: ove la condotta di deposito incontrollato ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, quindi l'inosservanza di dette condizioni integra un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero. Il deposito incontrollato, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento, perdura fino al compimento di tali attività, a differenza della raccolta o il trasporto che si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo e dello smaltimento che può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi. Dunque, il deposito incontrollato di rifiuti è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo ed ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb ), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.

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