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RIFIUTI – Raccolta differenziata

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Sicilia
Data: 19/04/2007
n. 00694

Poiché l’art. 35 D.Lgs. 22/97 definisce l’imballaggio come “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all' utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”, l’imballaggio non può tout court identificarsi con il materiale da cui è formato, costituendo un dato dell’esperienza comune che non tutta la carta, la plastica o il vetro costituiscono “imballaggio”. Pertanto, non vi è alcuna equivalenza tra i rifiuti urbani e di raccolta differenziata di carta, cartone, plastica e vetro ed invece i rifiuti di imballaggio di carta, cartone, vetro e plastica, in quanto il codice 15.01 non individua specifici materiali, ma una specifica tipologia di rifiuto, quello di imballaggio .

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