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Gestione illecita di rifiuti: la pluralità di condotte comporta più contravvenzioni?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 17/01/2017
n. 1945

In relazione al reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006, la eventuale pluralità di condotte realizzate fra quelle indicate dalla norma citata e di generi di rifiuti speciali implicati, in quanto si tratta di fattori unificati da un unico intento ed in quanto cronologicamente ascrivibili ad un'unica complessiva volontà, non configurano ciascuna un’autonoma fattispecie di reato, ma un’unica contravvenzione.

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