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Trasporto non autorizzato: quando è esclusa la particolare tenuità del fatto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/08/2018
n. 39195

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, a prescindere dalla modestia del fatto e dalla sua scarsa offensività, è esclusa la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., in ragione sia della reiterazione nel tempo della condotta illecita (nella specie erano stati contestati ben sette trasporti), che integra una comportamento abituale, ostativo all'applicazione della causa di non punibilità, sia dell'entità dei rifiuti trasportati (14.780 kg. di metallo), fatto che, anche rapportato a un singolo trasporto, non merita l'appellativo di particolare tenuità.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con l'impugnata sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, il tribunale di Cuneo condannava: F. G. alla pena di euro 1.800 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 152 del 2006, perché, senza essere iscritto a nessuna categoria dell'Albo Nazionale dei gestori Ambientali, nel corso del 2013 e fino all'H novembre 2013 effettuava sette conferimenti di rifiuti metallici alla M. F. di C., ditta avente ad oggetto raccolta e smaltimento rifiuti, vendendo complessivamente kg. 14.780 di metallo, ricavandone un corrispettivo di euro 3.077,80; M. P. alla pena di…
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