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Attività per il traffico illecito di rifiuti: che caratteristiche deve avere?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/04/2019
n. 16123

Sussiste una responsabilità penale per traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies del codice penale) in capo a chi svolge un’attività continuativa non occasionale di illecita gestione dei rifiuti, anche se tale attività non risulta come unica fonte di reddito. In ogni caso, per poter parlare di traffico illecito di rifiuti, è necessaria la sussistenza di una organizzazione professionale, seppur rudimentale, che comporti l’allestimento di mezzi e l’impiego di capitali, idonei a gestire in modo continuativo e illegale un grosso quantitativo di rifiuti.

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Ritenuto in fatto 1.Il Giudice dell'udienza preliminare (d'ora in avanti G.u.p.) del Tribunale di Milano, è stato investito del processo instaurato nei confronti di G.J., G.A., L.C., M.P., O.P., M.F., E. F., J. D. C. - imputati, rispettivamente, di cessione, trasporto, ricezione, gestione abusiva e rivendita come olio per combustione diretto ad uso civile o industriale di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, in Cassina de' Pecchi, Milano e Livorno, dal 2010 al 2015 (art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006: capo A); di costituzione e partecipazione ad associazione per delinquere al fine di commettere un numero indeterminato di reati di…
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