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Gestione non autorizzata: quali rischi per il proprietario del terreno?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/12/2018
n. 54167

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, è escluso, in via generale, la responsabilità in forma omissiva del proprietario del terreno oggetto della condotta illecita: tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. L’eventuale concorso tra il proprietario dell'area e il soggetto che materialmente effettua le condotte illecite deve essere accertato con un'analisi in fatto, in relazione al caso concreto. In particolare, sussiste la responsabilità del proprietario del terreno, in concorso con l'esecutore materiale delle condotte, nel caso in cui tale terreno sia stato volontariamente ceduto senza eseguire alcun controllo sull'effettivo utilizzo dello stesso, nonostante il fatto che l’acquirente fosse, in precedenza, già stato inquisito per il medesimo reato (nella specie, il precedente giudiziario abbinato alla cessione della disponibilità del terreno anticipata rispetto alla cessione della proprietà, con espressa clausola di esclusione della responsabilità per la proprietaria, sono stati ritenuti evidenze di come la società concedente avesse contezza della situazione illecita in essere, o quanto meno consapevolezza della realistica eventualità che nuovamente si verificasse tale situazione).

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Fatto […] 2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla prova della responsabilità. La difesa aveva prodotto due elementi che, se ben valutati, avrebbero dovuto portare ad una sentenza di assoluzione, ovvero il contratto preliminare della compravendita del terreno e la lettera di recesso inviata dalla società N. s.r.l. a M. dopo i fatti del presente processo penale. Nel contratto, all'art. 8 e anche nell'art. 5, si specificava che responsabile di ogni attività doveva ritenersi M., promittente acquirente; in particolare, con l'art. 5, si concedeva in uso l'area in oggetto a M., "unicamente per le necessità della parte…
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