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RIFIUTI – Responsabilità corretta gestione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Veneto
Data: 14/01/2009
n. 00040

La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava, ai sensi dell’art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento. Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento. Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario. In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti. L’art. 192, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 attribuisce espressamente al sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell’art. 107, c. 5 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

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