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RIFIUTI – Smaltimento di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 11/12/2003
n. 47432

Nell’ipotesi in cui sia stato accertato che un mezzo appartenente ad una società in nome collettivo, guidato da un soggetto non identificato, abbia effettuato senza autorizzazione attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi (nel caso in esame trattasi di laterizi, intonaci, conglomerati cementizi, provenienti da demolizione), la responsabilità (e la relativa pena ex art. 51, I° co., lett. a), D. Lgs. 22/97) ricade su tutti i soggetti preposti alla gestione dell’azienda che, non avendo adottato tutte le misure atte ad evitare lo smaltimento illegale, hanno violato il dovere di diligenza.

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