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Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e sospensione della pena

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. IV
Data: 29/01/2020
n. 3747

La concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata (in base a quanto previsto dal comma 4 dell’art. art. 452-quaterdecies del codice penale) alla eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente. Tuttavia, la presenza di un danno o di un pericolo per l'ambiente deve necessariamente formare oggetto di accertamento in concreto. Non basta, cioè, la mera descrizione dello stato dei luoghi se non corredata dall'oggettivo accertamento di una condizione di danno o di pericolo.  

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Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Lecce, in data 7 dicembre 2018, quale giudice del rinvio, ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto in data 25 novembre 2014 relativamente alla posizione di V. F. , riconoscendo allo stesso - quanto al reato di cui al capo e) della rubrica - il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.   E' opportuno precisare che con l'anzidetta sentenza del Tribunale tarantino il F. , nella sua qualità di legale rappresentante della s.r.l. R. ed esercente la gestione di una cava per la…
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