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TARI: magazzini esenti se funzionalmente collegati all’attività produttiva

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Civ. Sez. V
Data: 01/05/2025
n. 11476

Ai sensi dell’art. 1, comma 649 della l. 147 del 2013, ai fini dell’esonero dalla TARI, il magazzino deve essere, prima di tutto, ‘servente’ rispetto all’opificio, in secondo luogo ‘esclusivamente connesso all’attività produttiva’, ovverosia non adibito ad altro, in terzo luogo, consistere in un’area ove si producono, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili. L’assoggettamento alla parte variabile dell’imposta è dunque condizionato non alla semplice denominazione del locale, ma alle sue caratteristiche concrete ed all’esistenza o meno del suo collegamento funzionale ed esclusivo con l’attività produttiva.

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Leggi la sentenza

Fatti di causa 1. La soc. T. I. a r.l. impugna la sentenza della C.T.R. del Lazio che, accogliendo parzialmente l’appello dell’A. s.p.a, ha rigettato il ricorso della società contribuente per l’annullamento dell’avviso di pagamento della TARI relativa agli anni 2012-2017, in relazione all’assoggettamento al tributo anche dei magazzini strumentali. 2. La C.T.R., richiamata la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto esenti dal tributo i locali dell’opificio industriale, considerando invece assoggettabili i magazzini (per mq. 13.336) e gli uffici (mq. 496), in quanto da qualificarsi come aree operative generiche, come tali non legittimanti l’esonero. 3. L’A. s.p.a. è rimasta intimata. 4.…
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