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RIFIUTI – Trasporto di rifiuti in forma ambulante

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 13/09/2005
n. 33310

Poiché la materia del commercio ambulante è regolata dal D.Lgs. 114/1998, che impone agli ambulanti di munirsi di un’autorizzazione comunale sulla base della normativa di attuazione regionale, e il D.Lgs. 22/1997 non prevede specifici istituti di abilitazione all’attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, la previsione di cui all’art. 58, co. 7 quater, D.Lgs. 22/1997 fa evidentemente riferimento ai titoli abilitativi disciplinati da altre leggi statali, disponendo che il possesso di questi titoli esonera il soggetto dall’iscrizione all’albo nazionale dei gestori di rifiuti, come anche dall’obbligo di comunicare al catasto dei rifiuti i dati relativi alla sua attività, dall'obbligo di tenere il registro di carico e scarico e infine dall’obbligo di portare il formulario di identificazione durante il trasporto dei rifiuti.

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