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Trasporto in assenza di autorizzazione: attività imprenditoriale e origine del rifiuto.

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 19/06/2019
n. Ord. n. 27182

Ai fini della sussistenza del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (di cui all’art. 256, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006), il trasporto, avvenuto in assenza di autorizzazione, non deve necessariamente inserirsi in una attività di carattere imprenditoriale. Ciò che rileva è piuttosto l’origine del rifiuto. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che rifiuti trasportati senza autorizzazione, costituti da materiale ferroso, non potessero essere ricondotti al contesto domestico).  

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Leggi la sentenza

Motivi della decisione   1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha condannato B.A. alla pena sospesa di C 2.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. a) d.lvo 152 del 2006 in relazione al trasporto senza autorizzazione di rottami ferrosi, in Flumeri il 22/06/2015.   2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato i seguenti motivi: Vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, alla natura di rifiuto. Vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione dei testi della difesa. Violazione di legge in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 256 cit stante…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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