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EoW: in cosa devono consistere le operazioni di recupero?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tribunale di Salerno, Ord. Sez. Riesame
Data: 05/11/2014
n. 3419

Ai sensi dell’art. 184-ter del D.L.vo n. 152/2006 un materiale perde la qualifica di rifiuto se sottoposto ad attività di recupero. Conseguentemente, non è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 256, comma 3, D.L.vo n. 152/2006 di un’area (posta al di fuori dell’impianto di recupero autorizzato) sulla quale era stato depositato, ai fini della vendita, materiale di risulta proveniente da attività di demolizione e di scarificazione di strade, se detto materiale, prima del trasporto e del successivo deposito, era stato sottoposto ad attività di recupero in altro sito di proprietà della medesima società ed erano stati effettuati, con esito positivo, i test di cessione di cui al D.M. 05/02/1998), con conseguente perdita della qualifica di rifiuto.

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