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Rifiuti – Sottoprodotto

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 26/09/2011
n. 34753

Nell'art. 184 bis del D.L.vo n. 152/2006 attualmente vigente, relativo al sottoprodotto, il legislatore italiano ha recepito la nozione comunitaria di cui all'art. 5 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, in cui il legislatore comunitario mostra un evidente favore per la soluzione di recupero dei rifiuti, come si desume dalla previsione contenuta nell'art. 4 della medesima direttiva recante la gerarchia dei rifiuti, che vede al primo posto la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo. Fermo restando il principio della interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, la direttiva quadro ha tracciato il confine tra ciò che deve considerarsi rifiuto e ciò che ha assunto valore di autentico prodotto. Inoltre la disciplina comunitaria tra i requisiti indicati nella nozione di sottoprodotto, ha incluso i trattamenti che rientrano nella "normale pratica industriale", con l'effetto pratico di ampliamento della categoria. Sentenza n° 34753 del 26/09/2011 Cassazione Penale – Sez. III

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