Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

E’ configurabile lo smaltimento illecito commesso dal commerciante o intermediario?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/04/2018
n. 15771

In materia di gestione di rifiuti non vi è alcuna incompatibilità tra lo smaltimento e l’attività di gestione illecita di rifiuti, che comprende, secondo la descrizione che ne è data dall'art. 183, comma 1, lett. n), del D.L.vo 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Questo in quanto lo smaltimento, cioè qualsiasi operazione diversa dal recupero, è una delle condotte che concorrono a configurare la gestione illecita di rifiuti (art. 256 dello stesso decreto), anche qualora vi si partecipi come commerciante o intermediario. Le condotte che integrano la gestione dei rifiuti non sono, infatti, tra loro alternative, non essendo descritte nel senso che la commissione di una escluda la verificazione o la ipotizzabilità dell'altra.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 16 marzo 2017 la Corte d'appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza del 10 ottobre 2014 del Tribunale di Caltanisetta, con cui, in esito a giudizio abbreviato, S.T. era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 450,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 6, lett. d), n. 1, I. 30 dicembre 2008 n. 210 (ascrittogli per avere eseguito attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi di vario genere, tra cui materiali ferrosi derivanti dal recupero di vecchi elettrodomestici, telai di…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata