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Coperture di fabbricati con materiali contenenti amianto: sono rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. IV
Data: 03/02/2022
n. 767

Con riferimento alle copertura di fabbricati con materiali contenenti amianto, vengono in rilievo esclusivamente le disposizioni riguardanti la cessazione dell’impiego dell’amianto (di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257) dovendosi ritenere che la copertura di un fabbricato - fino a che non crolla a terra divenendo inutilizzabile - svolge un ruolo di protezione che impedisce di qualificarla come rifiuto ex art. 183, comma 1, lettera a), Dlgs. 152/2006. Di conseguenza, risulta impossibile configurare – rispetto ad una tale copertura – la fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1. Oggetto del contendere in primo grado è l’ordinanza del Commissario straordinario del Comune di (omissis) con le funzioni di sindaco che ha ordinato alla (omissis) s.p.a. e alla (omissis) s.r.l., in solido, di rimuovere l’amianto degradato dal manufatto sito in località (omissis), meglio individuato in catasto al foglio 44, particelle nn. 396, 633 e 594.   1.1. In primo grado, la società (omissis) deduceva: 1) Violazione e falsa applicazione del D.M. 6 settembre 1994, in relazione alla l. 27 marzo 1992, n. 257, non essendo la società ricorrente nel possesso dell’immobile; 2) Illogicità e…
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