Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Quando si configura il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/10/2018
n. 46728

In materia di rifiuti, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, oggi punito dall'art. 452-quattuordecies, cod. pen., prima delineato dall'art. 260, comma 1, del D.L.vo 152/2006, deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, così come in attività di intermediazione e commercio, e tale attività deve essere abusiva, effettuata cioè o senza le autorizzazioni necessarie (così come con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dall’Autorità amministrativa). Quindi, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività. Di conseguenza, per configurare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (di mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, nel senso di una pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1.Con ordinanza del 21 dicembre 2017, la sezione per il riesame del Tribunale di Bari, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ha applicato ad A. B. la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.   2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato deducendo i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla violazione degli artt. 260 d.lgs. 152 del 2006 e 110…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata