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Impianto di recupero rifiuti: necessaria la compatibilità urbanistica ai fini del rilascio dell’autorizzazione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 21/03/2025
n. 2350

L’attività di recupero dei rifiuti deve esercitarsi su un’area urbanisticamente conforme. In particolare, la compatibilità urbanistica dell’impianto, benché non espressamente contemplata dall’art. 216 del d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 5 febbraio 1998, in effetti, non può non costituire un presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area.

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FATTO Con il ricorso di primo grado la CR M. s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - il provvedimento prot. n. 45874/2022, col quale il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Salerno aveva vietato l’inizio dell’attività di messa in riserva (R13) e recupero (R14) di rifiuti metallici (rottami ferrosi e leghe varie) presso l’insediamento produttivo ubicato in Sarno, via Sarno – Palma, e censito in catasto al foglio 5, particella 583, sub 1, comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, con note del 16 febbraio 2022, prot. n. PSA202200011629 e n. PSA202200011630; -…
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