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Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e confisca : quali regole?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 25/10/2021
n. 38090

Per la fattispecie di cui all’art. 256 co. 2 D.lgs. n. 152/2006 (abbandono o depositano incontrollato di rifiuti) non è prevista alcuna confisca obbligatoria, per cui nessun divieto di restituzione risulta operante. In caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio o preventivo, il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera solo rispetto alle cose suscettibili di confisca obbligatoria.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza dell'8 aprile 2021, il Tribunale del Riesame di Siracusa annullava, per omessa motivazione sulle esigenze probatorie, il decreto reso il 20 marzo 2021 dal P.M., con cui, nell'ambito del procedimento penale a carico di Omissis, era stato convalidato il sequestro probatorio operato il 19 marzo 2021 da personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, avente ad oggetto 3.700 tonnellate di materiale ferroso. I rottami in sequestro non venivano tuttavia restituiti all'avente diritto, in quanto ritenuti beni suscettibili di confisca obbligatoria, essendo la detenzione di tali rifiuti idonea a integrare il reato ex art. 256…
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