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Gestione rifiuti non autorizzata e occasionalità della condotta: rileva anche il numero dei soggetti coinvolti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 01/02/2023
n. 4209

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.L.vo 152/2006, è reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purché costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale; con riferimento alla non occasionalità della condotta rileva una minimale organizzazione e, a tal fine, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 08/07/2022, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava A. M. responsabile del reato di cui all’art. 256 D.L.vo 152/2006 – perché in assenza della prescritta autorizzazione trasportava rifiuti consistenti in scarti di lavorazione del pomodoro mediante l’autocarro Iveco Euroteo tg ****, in Villa Literno il 5.8.2018- e lo condannava alla pena di euro 2.600 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A. M., a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione…
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