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Abbandono di rifiuti su strada statale: quando la rimozione spetta all’ANAS?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Campania, Sez. V
Data: 09/01/2019
n. 117

In tema di abbandono di rifiuti, l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati sulle strade di proprietà dello Stato e sulle loro pertinenze ex art. 192 comma 3 TUA non può essere rivolto all’Anas per il sol fatto che Anas è concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette strade ed aree pertinenziali, in quanto deve comunque verificarsi, con un accertamento compiuto in contradditorio con l’interessato, la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dallo stesso art. 192 comma 3.

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Leggi la sentenza

Fatto e diritto   1. Con il ricorso in esame è contestata la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 9 dell’8 aprile 2015, con cui il Sindaco del Comune di C. ha ordinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, all’ANAS, quale titolare della strada statale 7 IV “D.”, al Km 3+300 di provvedere entro trenta giorni alla messa in sicurezza, rimozione e bonifica di tutti i rifiuti ivi abbandonati.   2. A fondamento del gravame parte ricorrente ha dedotto motivi così rubricati: 1) Violazione dell'art. 145 c.p.c.…
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