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Livellamento e frantumazione di detriti: è gestione non autorizzata?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/10/2017
n. 45943

In tema di rifiuti da demolizione, non può trattarsi di deposito temporaneo nel caso in cui essi sono stati livellati e frantumati con attività irrazionali per un loro successivo smaltimento, che avrebbe richiesto, piuttosto, di tenere i materiali ben separati (ai sensi dell’art. 183, lett. bb) del D. L.vo 152/2006). L’operazione di livellamento e frantumazione dei detriti risultanti dalla demolizione risulta, infatti, incompatibile con la necessità di recuperarli successivamente per smaltirli legittimamente, configurando, invece, un’attività non autorizzata di smaltimento (nella specie si trattava di macerie prodotte sul suolo da un’attività di ristrutturazione e costruzione).

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1 - Il Tribunale di Udine con sentenza del 25.05.2015, per quanto qui rileva, condannava l'odierna imputata alla pena di euro 2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato, di cui all'art. 256 del D. Lgs 152/2006, per avere, in qualità di proprietaria di un immobile, sito nel comune di Torreano, effettuato attività non autorizzata di smaltimento rifiuti, frantumando inerti da demolizione e provvedendo al loro spianamento e livellamento al suolo (in Torreano 06.05.2013). 2.Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per Cassazione, deducendo sei…
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