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È punibile chi “occasionalmente” trasporta rifiuti senza autorizzazione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 14/07/2016
n. 29975

Ai fini della configurabilità del reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata ex art. 256 del D.Lgs. 152/2006 è sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché non sia assolutamente occasionale: la “non occasionalità”, infatti, rappresenta l’autentica cifra di riconoscimento della fattispecie di reato; ne consegue che, per converso, soltanto il trasporto “occasionale”, inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di operatività della norma incriminatrice.

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