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Gestione non autorizzata con condotte plurime: si applica la tenuità del fatto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. F.
Data: 13/11/2018
n. 51378

In tema di rifiuti, una gestione non autorizzata di più rifiuti, anche pericolosi, con violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (art. 256 D.L.vo 152/2006), attraverso condotte plurime non solo esclude la particolare tenuità del fatto per mancanza del requisito della «non abitualità» del comportamento, ma configura un comportamento abituale, perché la gran quantità di rifiuti che la società non era autorizzata a gestire dimostra numerosi conferimenti (nella specie, assurdo pensare che 60 pullman fossero stati conferiti in un'unica occasione). Inoltre, il fatto non solo non può essere considerato di scarsa entità, ma è grave, come dimostra la gran quantità di rifiuti illecitamente trattati e lo spregio per l'adozione di cautele che impedissero l'inquinamento del suolo, oltre alla spregiudicatezza e trasandatezza del modo con cui era stata condotta l’attività. Non rileva, infine, ai fini della esclusione della punibilità del reato il rilascio delle autorizzazioni successivamente all'accertamento dei fatti.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.11 sig. G. P. ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/06/2018 della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma di quella del 05/10/2017 del Tribunale della medesima città, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui al capo B della rubrica perché estinto per prescrizione, ha confermato la condanna per il reato di cui all'ad 256, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, e ha rideterminato la pena nella misura di sei mesi e dieci giorni di arresto e 2.800 euro di ammenda. 1.1.Con…
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