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RIFIUTI – Sanzioni amministrative

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 04/08/2006
n. 17703

In materia di sanzioni amministrative, qualora per l’accertamento della violazione siano state compiute analisi di campioni, i risultati di esse devono essere comunicati con lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 689 del 1981, al fine di consentire all’interessato di esercitare il proprio diritto di difesa richiedendo le controanalisi; in mancanza di tale comunicazione il procedimento amministrativo che si conclude con la irrogazione della sanzione è illegittimo, a meno che, pur avendo gli agenti accertatori prelevato dei campioni per eseguire le analisi, queste ultime, anche se eseguite, non siano state poste a fondamento dell’accertamento della violazione di legge (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito in cui si rilevava che, a proposito della violazione della normativa sui rifiuti, gli agenti accertatori avevano ritenuto percepibile la natura pericolosa dei residui sulla base della tipologia dei rifiuti rinvenuti in sede di sopralluogo, indipendentemente dallo svolgimento di analisi di laboratorio).

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