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Vendita itinerante di materiali metallici: quando si configura una gestione abusiva di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/11/2018
n. 53683

In tema di rifiuti, affinché possa applicarsi la deroga agli adempimenti documentali e autorizzatori, di cui all'art. 266, comma 5, del D.L.vo 152/2006, occorre non solo che l'agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio e non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate. La deroga si applica solo, ad esempio, a chi effettivamente acquisti e venda al dettaglio in forma itinerante materiali metallici, e non a chi effettui un'attività non autorizzata di smaltimento di rifiuti (art. 256 del D.L.vo 152/2006), fattispecie che invece si configura quando l'autorizzazione rilasciata riguarda materiali metallici, mentre l’agente è stato sorpreso a trasportare materiale diverso, sicuramente non metallico, riconducibile nella nozione di rifiuto speciale (nella specie, vetri di finestre, fili di impianti elettrici, parti di elettrodomestici, circuiti elettronici, per di più utilizzando, oltre all'autocarro, anche un altro veicolo non indicato nell'autorizzazione).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di D.S. avverso il decreto emesso dal p.m. del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva convalidato il sequestro d'urgenza effettuato da personale del commissariato di P.S. di Milazzo in data 30 maggio 2018 - ad oggetto, tra l'altro 250 kg. di materiale proveniente da rifiuti di tipo civile, 3 kg. -di fili di impianti elettrici, circuiti elettrici di televisori, parti di elettrodomestici, nonché l'autovettura x e l'autocarro x - ipotizzando, a carico del…
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