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Combustione di residui vegetali: quali condizioni?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/07/2021
n. 26569

La combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), Dlgs. 152/2006) se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo (raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali). Diversamente, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali) è punita esclusivamente in via amministrativa ai sensi dell’art. 255, Dlgs. 152/2006.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto  1. Con sentenza emessa il 28 gennaio 2020, il Tribunale di (omissis) condannava (omissis) alla pena di 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256 comma 1, lett a) del d. Igs n. 152 del 2006, così riqualificato il delitto ex art. 256 bis del medesimo decreto, originariamente contestato all'imputato per aver appiccato il fuoco a rifiuti da lui stesso depositati in maniera incontrollata e consistenti in 10 mq. di scarti di potatura di piante di ulivo, qualificati come rifiuti non pericolosi; fatto commesso in (omissis) il 23 giugno 2017.  …
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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