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Quale natura ha il reato di abbandono incontrollato di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 17/02/2021
n. 6149

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ex art. 256, co. 2, d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione. Pertanto, una condotta di “abbandono incontrollato” di rifiuti presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria, volta al recupero o allo smaltimento.  

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Leggi la sentenza

FATTO   1. Con sentenza del 25 ottobre 2018 il Tribunale di Lecce ha condannato, con i doppi benefici, (omissis) alla pena di euro tremila di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi nel fondo, sito in Comune di Diso, di proprietà di (omissis), in cui favore era pronunciata condanna al risarcimento del danno.   2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, con unico articolato motivo di impugnazione. In particolare, è stata anzitutto lamentata violazione e…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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