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Attività organizzata per il traffico illecito: quali presupposti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/01/2018
n. 2284

L’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, definita e sanzionata dall’art. 260 del D.L.vo 152/2006, è un reato abituale che punisce chi, al fine di al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce, con mezzi ed operazioni condotte in continuità temporale, un’organizzazione, anche rudimentale, tale da gestire in modo continuativo, ed illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Tale attività deve essere abusiva, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (o con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle stesse (tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, non corrispondono a quanto autorizzato). Deve, inoltre, essere realizzata mediante una pluralità di operazioni: per il perfezionamento del reato è, infatti, necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie.

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Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 10 marzo 2017, la Corte d'appello di Milano, giudicando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 15 marzo 2016, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato R.B. alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione - oltre pene accessorie di legge - per il reato di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver abusivamente gestito, al fine di conseguire un ingiusto profitto ed unitamente ad altri coimputati separatamente giudicati, un illecito traffico di rifiuti speciali non pericolosi (rotaie ferroviarie fuori uso provenienti…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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