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Ambulanti: la deroga è applicabile anche agli elettrodomestici?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/05/2018
n. 19153

Il reato di attività illecita di gestione di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, è configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salvo che (ai sensi dell'art. 266, comma quinto, del predetto decreto) l'agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.L.vo 114/1998 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio, ma che non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate, il che non vale, ad esempio, per gli elettrodomestici, in quanto riconducibili a categorie autonomamente disciplinate in base al D.L.vo 151/2005.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1.I sigg.ri F.S. e C.S. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 05/04/2017 del Tribunale di Marsala che li ha condannati alle pena di tremila euro di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 cod . pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, loro ascritto per aver raccolto e trasportato, in assenza di autorizzazione, mediante l'autocarro di proprietà dello S., rifiuti ferrosi non pericolosi (vecchi elettrodomestici, infissi in metallo, parti in metallo di diversi vecchi pezzi di arredamento, tondini da edilizia e travetti costituenti la struttura…
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