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I materiali da demolizione possono essere considerati sottoprodotti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/01/2018
n. 4200

Nell’ambito dei sottoprodotti, tali in quanto conformi alle condizioni poste dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/2006, è escluso che possano rientrare i materiali da demolizione. Ciò non solo per la loro qualifica di rifiuti speciali, data dall’art. 184, comma 3, lett. b) del citato decreto, ma soprattutto perché non derivano da un processo di produzione, ossia da un’attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa che viene ottenuto dalla lavorazione o trasformazione di altri materiali, così come richiede, invece, il citato art. 184-bis alla lett. a). Infatti, la demolizione di un edificio non è finalizzata alla produzione di qualcosa, bensì all’eliminazione dell’edificio stesso: il fatto che si proceda, poi, alla costruzione di un nuovo edificio non comporta che quest’ultimo possa essere considerato come prodotto finale della demolizione.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 26.9.2016 il Tribunale di Marsala ha condannato I.P. alla pena di C 9.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 256, lett. a) d.lgs 1523/2006 per aver, nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. F.11i P., effettuato in data 21.3.2013 attività abusiva di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da sfabbricidi e scarti di materiale tufaceo in assenza della prescritta autorizzazione. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello, innanzi alla Corte di Appello di Palermo riconvertito in ragione dell'inappellabilità delle sentenze…
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